Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato e del suo ordinamento democratico, secondo i princìpi e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto, nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e la tutela del segreto (CIIS), di cui all'articolo 2, e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività dei servizi e uffici di informazione e di sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti,

 

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sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne».